Se vi è già capitato di trovare, in un mercatino di prodotti della terra, o in un caseificio, o in una macelleria, qualche alimento (dalle patate alle carni, dal formaggio al miele) con il marchio Prodotto di montagna, forse vi sarete chiesti che cosa significa questo marchio.
Ebbene, significa che la vita di quel prodotto, dalla nascita fino alla commercializzazione, è avvenuta interamente in montagna, cioè in un ambiente meno contaminato da inquinanti, più naturale, in cui le piante coltivate sono meno soggette a malattie e parassiti e la forza del sole ne incrementa il sapore, dove il bestiame viene spesso allevato al pascolo e comunque con erba medica e altre buone erbe di monte.
In montagna fatica e qualità
In montagna, quindi, i prodotti della terra e dell’allevamento diventano più buoni, anche se, per ottenerli, la fatica è doppia rispetto alla pianura: tutte le piante, dalle orticole agli alberi da frutto e ai cereali, producono circa un 40% in meno, così come le mucche dimezzano la quantità di latte munto giornalmente. E se le mucche o le capre sono al pascolo, occorre recuperarle ogni mattina e ogni sera per mungerle e poi ricoverarle per la notte. Se invece si coltiva il farro, che diventa alto anche 120 cm, è facile che il vento e i temporali torrenziali lo abbattano, rendendo complicatissimo raccogliere poi i chicchi.
Tutte queste pratiche agricole sono sconosciute in pianura, ma quotidiane in montagna, e costano tanta fatica, ma si compiono con la certezza di ottenere, alla fine, un prodotto più gustoso e salubre rispetto all’analogo di pianura. Per ripagare tanta fatica dell’agricoltore o allevatore, è logico che questi prodotti costino un po’ di più, ma effettivamente regalano al palato un’esplosione di sapore e all’organismo il pieno di nutrienti, perché la loro qualità è superiore.
Prodotto di montagna: le garanzie per il consumatore
Il Prodotto di montagna, secondo il Reg. Ue 1151/2012, è qualunque prodotto alimentare a uso umano le cui materie prime (inclusi i mangimi per gli animali) provengano dalla montagna, e la cui trasformazione (termica, affumicatura, salagione, stagionatura, maturazione, essiccazione, marinatura, estrazione, estrusione) si svolga in montagna.
Comprende Latte e prodotti caseari, Carni fresche, Carni trasformate, Uova, oltre ai Prodotti ortofrutticoli e cereali trasformati e non, nonché i prodotti dell’Alveare.
Le aziende che vengono autorizzate dalla Regione di appartenenza a utilizzare il logo Prodotto di montagna sui propri prodotti devono rispettare le condizioni previste sulla rintracciabilità (Reg. Ue 178/2002) in ogni fase della produzione, trasformazione e commercializzazione, e i Regolamenti Ue e le prescrizioni del D.M. 2 agosto 2018. Gli operatori sono soggetti a controlli da parte dell’Icqrf, Regioni, Province autonome e altri organi di controllo ufficiali. Ne consegue che il consumatore che compra un Prodotto di montagna è completamente tutelato circa la qualità dell’acquisto.