Dal 2018 è in vigore il cosiddetto “Bonus verde”, introdotto nella legge di Stabilità 2018 e confermato dalla Legge di bilancio 2019 per tutto l’anno in corso. Si tratta di una detrazione Irpef, cioè sulle tasse da pagare ogni anno, legata ai lavori di giardinaggio in ambito privato, svolti però da aziende di giardinaggio e manutenzione del verde e, ovviamente, pagati con regolare fattura!
Vediamo che cos’è, come funziona e soprattutto come averne diritto.
Bonus verde, chi ne ha diritto
L'art. 1, commi 12-15, legge 205/2017 (legge di Bilancio o di Stabilità 2018) ha introdotto, a partire dal 1° gennaio 2018 la detrazione dall’imposta sui redditi dovuta dalle persone fisiche (Irpef) pari al 36% delle spese documentate, sostenute ed effettivamente rimaste a carico del contribuente, fino a un ammontare massimo di 5.000 euro per unità immobiliare adibite a civile abitazione (quindi la detrazione massima spettante è pari a 1.800 euro,che dovranno obbligatoriamente essere detratti in dieci rate annuali di pari importo). Questo significa che, per es., chi possiede più immobili (per es. abitazione principale e seconda casa) usufruirà di tante detrazioni quante sono le case in cui effettuare interventi verdi, e in un condominio saranno tutti i proprietari a detrarre fino a 5.000 euro per la manutenzione del giardino o dei terrazzi condominiali.
L'agevolazione è fruibile senza che sia collegata a una ristrutturazione edilizia e senza alcun titolo abilitativo.
Beneficiari della detrazione sono tutti coloro che possiedono l'unità immobiliare abitativa (proprietari, nudi proprietari e titolari di altri diritti reali), e coloro i quali detengono l'unità immobiliare abitativa con un titolo idoneo (locazione e comodato). Sono invece esclusi immobili di nuova costruzione, uffici, negozi e magazzini. La detrazione spetta anche per le spese sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne (balconi e terrazzi) degli edifici condominiali, fino a un importo massimo complessivo di 5.000 euro per unità immobiliare a uso abitativo: in questo caso la detrazione spetta al singolo condòmino nel limite della quota a lui imputabile, a condizione che questa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.
La detrazione viene ridotta del 50% se l’abitazione è utilizzata promiscuamente per l’esercizio di un’attività di impresa o professionale.
Bonus verde, per quali lavori
La detrazione del 36% riguarda tutte le spese sostenute per la sistemazione a verde di aree scoperte (giardini, terrazzi, balconi) di abitazione già esistenti – purché si tratti di un “radicale rinnovamento” o di una “sistemazione a verde ex novo” –, nonché la realizzazione di recinzioni e impianti di irrigazione. Sono inoltre da ricomprendervi le realizzazioni di copertura a verde di giardini pensili, e i lavori di recupero del verde di giardini di interesse storico.
Sono agevolabili tutti quegli interventi straordinari di sistemazione a verde, consistenti nel sostanziale rinnovamento di un giardino già esistente. Nel Bonus verde vengono ricompresi anche gli acquisti di piante e arbusti finalizzati a questo “radicale rinnovamento”, e la riqualificazione di prati.
Viceversa, i semplici interventi di manutenzione ordinaria di un giardino, come anche l’acquisto di piante per interni e balconi, non possono godere del Bonus verde.
Qualche esempio di spese agevolabili: il rifacimento di impianti d’irrigazione, il rifacimento della siepe, le grandi potature, la fornitura di piante e arbusti, la riqualificazione di prati.
Bonus verde, i documenti da presentare
Come per tutte le altre agevolazioni fiscali riguardanti la casa, la condizione necessaria per usufruirne è la tracciabilità dei pagamenti, che a loro volta dovranno essere erogati a imprese del settore dietro presentazione di regolare fattura (infatti il Bonus verde ha come intento l’emersione o la depressione del “lavoro nero”, insieme con il miglioramento dell’ambiente).
I pagamenti possono venire eseguiti mediante bonifico bancario, sul quale però non va indicato alcun riferimento normativo; è ammesso anche il bonifico “parlante”. Possono inoltre essere utilizzati assegni bancari o circolari, oppure bancomat, carte di debito o credito; non può essere utilizzato per il pagamento il denaro contante. Sugli incassi ricevuti, diversamente da quanto accade per le spese di manutenzione degli immobili che possono usufruire delle detrazioni, la banca non deve operare alcuna ritenuta.
In caso di vendita dell’immobile, qualora ci fosse l’interesse, deve essere espressamente indicato nell’atto che le rate restanti restino in capo al cedente: se ciò non avviene, queste passano automaticamente in capo all’acquirente.