Nuovo regime fitosanitario (e nuovo passaporto delle piante). Con questo termine si è soliti indicare un corposo insieme di regolamenti comunitari che hanno profondamente modificato il sistema dei controlli alle piante e ai prodotti vegetali sia all’interno dell’Unione Europea, sia in importazione ed esportazione. Tali regole sono intervenute anche sul formato e sul significato del passaporto delle piante: oggi, infatti, il passaporto è un documento che attesta la sanità del materiale a 360 gradi. Ma cerchiamo di capire meglio.
Che cos’è il passaporto delle piante?
È un'etichetta ufficiale utilizzata per lo spostamento di piante e prodotti vegetali nel territorio dell'Unione Europea. Il passaporto, che l’operatore professionale appone sulle proprie produzioni, deve essere leggibile, chiaramente distinguibile da qualunque altra etichetta o informazione presente sullo stesso supporto (vaso, cassetta, vassoio, cartone ecc.). Le informazioni riportate nel passaporto devono essere inalterabili e durature; per questo motivo non sono ammessi passaporti compilati con pennarello o biro.
Quando dal vivaista di fiducia acquistiamo una pianta provvista di passaporto, abbiamo sufficienti certezze che a monte, cioè prima che quella pianta venisse commercializzata, sono stati effettuati tutti i controlli indispensabili per garantire l’assenza di una serie di organismi nocivi sia da quarantena sia non da quarantena, ma comunque regolamentati dalle normative fitosanitarie.
I passaporti delle piante sono rilasciati da operatori professionali iscritti a un registro nazionale chiamato Registro Ufficiale degli Operatori Professionali (RUOP) e autorizzati dal Servizio fitosanitario competente. Gli operatori vengono autorizzati dal Servizio fitosanitario della Regione in cui si trova la sede legale dell’azienda.
Quali sono le novità del nuovo passaporto delle piante?
Le principali novità relative al passaporto riguardano:
- Il formato. Oggi il formato del passaporto è standardizzato in tutti gli Stati Membri dell’Unione, in questo modo è facilmente riconoscibile a prescindere dallo stato di origine dei vegetali e dei prodotti vegetali. Tutti i passaporti devono riportare alcuni elementi essenziali: il logo dell’Unione Europea, la dicitura inglese Plant Passport, la denominazione botanica della specie, il codice identificativo dell’iscrizione al RUOP del produttore e la sigla del Paese di provenienza del materiale (es: IT, NL ecc.)
- Le piante che devono essere accompagnate dal passaporto. La normativa comunitaria stabilisce che tutte le piante da impianto devono spostarsi nell’Unione Europea. In pratica, quindi, il passaporto è richiesto per la commercializzazione di piante in vaso, portainnesti, marze, talee, bulbi, tuberi, rizomi. La maggior parte delle sementi sono escluse dall’obbligo del passaporto poiché sono considerate materiali a basso rischio fitosanitario. Il passaporto accompagna invece le sementi delle specie soggette a certificazione.
- La vendita di vegetali attraverso contratti a distanza. Negli ultimi anni il commercio attraverso internet ha riguardato anche le piante, il che ha aumentato in maniera considerevole il rischio di diffusione di organismi nocivi. La nuova legislazione fitosanitaria prevede che qualunque forma di contratto a distanza (cioè che non si realizza attraverso il rapporto in presenza tra venditore e acquirente) che preveda la cessione di piante, materiali di moltiplicazione o prodotti vegetali debba avvenire esclusivamente con il passaporto. Questo vale anche se l’acquirente non è un professionista ma un utilizzatore finale, per es. un hobbista che acquista piante per il proprio orto o giardino.
Quando non è previsto il passaporto?
L’operatore professionale non è obbligato a emettere il passaporto e ad apporlo sulle proprie piante, esclusivamente quando queste sono vendute a utilizzatori finali, cioè a persone che acquistano quei materiali non per scopi professionali o industriali. In pratica le piante che acquistiamo per l’appartamento, il giardino, l’orto o il frutteto domestico potrebbero non avere il passaporto.
Ma solo se tale acquisto avviene attraverso vendita diretta. Come abbiamo visto infatti, l’acquisto di piante da parte di hobbisti effettuato attraverso internet, social o altre modalità a distanza comporta l’obbligo per il produttore dell’apposizione del passaporto. Verifichiamolo sempre quando facciamo i nostri acquisti!
Normativa di riferimento
Sono tanti i Regolamenti comunitari che formano il nuovo regime fitosanitario. Riportiamo di seguito quelli che sono inerenti con il passaporto delle piante:
- Regolamento (UE) 2016/2031– Relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante
- Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2313– Definisce le specifiche di formato del passaporto delle piante
- Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072– Stabilisce condizioni uniformi per l’attuazione del Regolamento (UE) 2016/2031. L’Allegato XIII di questo regolamento riporta l’elenco delle piante e dei prodotti vegetali per i quali è richiesto un passaporto delle piante in caso di spostamento nel territorio dell’Unione.
Il nuovo regime fitosanitario ci insegna che…
L’operatore professionale è un soggetto di diritto pubblico o di diritto privato che svolge a titolo professionale una o più delle seguenti attività in relazione alle piante e ne è giuridicamente responsabile: impianto, riproduzione, produzione (inclusa coltivazione, moltiplicazione, mantenimento), introduzione nell’UE, uscita dal territorio UE, messa a disposizione sul mercato, immagazzinamento, spedizione e trasformazione. Esempi di operatori professionali sono: vivaisti, giardinieri, manutentori, garden center, importatori, esportatori, grossisti ecc.
L’utilizzatore finale è la persona che non agendo per fini commerciali o professionali acquista piante o prodotti vegetali per uso personale. Attenzione! Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali con una nota tecnica ha chiarito che sono assimilabili a utilizzatori finali anche le amministrazioni comunali e i condomìni.
Un organismo nocivo da quarantena è un organismo nocivo (insetto, fungo, batterio, virus, nematode) che non è presente nel territorio dell’Unione Europea oppure ne è presente in maniera circoscritta. L’ingresso, l’insediamento e la diffusione di questo organismo nocivo determinano un impatto economico, ambientale o sociale inaccettabile sul territorio in questione. L’elenco completo degli organismi da quarantena per l’Unione Europea è riportato nell’Allegato II del Regolamento (UE) 2019/2072. Alcuni esempi? Xylella fastidiosa, Anoplophora chinensis, Popilia japonica… se volete conoscerli continuate a seguirci!
Per saperne di più: www.protezionedellepiante.it (portale del Servizio Fitosanitario Nazionale), oppure consultate le pagine del Servizio Fitosanitario della vostra Regione