Per piantare alberi o arbusti vicino ai confini di proprietà dovete rispettare o i regolamenti/usi vigenti nel vostro Comune, se è piccolo, oppure l’art. 892 - Distanze per gli alberi applicato nei grandi Comuni.
La legge stabilisce che gli alberi d’alto fusto devono distare 3 m dal confine: si tratta di quelli il cui fusto, semplice o diviso in rami, sorge ad altezza notevole, come in noci, castagni, querce, pini, cipressi, olmi, pioppi, platani ecc.
Gli alberi non d’alto fusto vanno messi ad almeno 1,5 m: vale per le piante il cui fusto, sorto ad altezza non superiore a 3 m, si diffonde in rami.
La vite, gli arbusti, le siepi vive, le piante da frutto di altezza non maggiore di 2,5 m possono stare a 0,5 m dal confine, con l’eccezione delle siepi di ontano, castagno o altre piante simili che si recidono periodicamente vicino al ceppo, che devono stare a 1 m, e di quelle di robinie per cui servono 2 m di spazio.
La distanza si misura dalla linea del confine alla base esterna del tronco dell'albero al tempo della piantagione, o dalla linea stessa al luogo dove venne effettuata la semina.
Le distanze elencate non sono necessarie se sul confine esiste un muro divisorio, proprio o comune, purché le piante siano tenute a un’altezza che non superi la sommità del muro.